Tempi medi dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti
Tempi medi dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti
Con cadenza trimestrale e annuale le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, esecuzione di opere o lavori, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".
Indicatore di tempestività dei pagamenti
L'indicatore viene calcolato con le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del DPCM 22/09/2014 e seguendo anche le indicazioni della circolare MEF n. 3 del 14/01/2015.
In particolare, viene determinata la sommatoria degli importi dovuti per ogni fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale (al netto dell'IVA da Split Payment), ciascuno moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento al fornitore, e rapportata alla somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.
La data di pagamento corrisponde a quella di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria, mentre la data di scadenza è quella prevista dal D.Lgs. 231/2002, ossia in generale 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni.
Il calcolo deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), ma essendo ponderato in base all'importo delle fatture, viene attribuito un peso maggiore alle fatture di importo più elevato. Possono essere escluse dal calcolo solo le fatture tassativamente indicate dalla legge, nonché i periodi in cui le fatture non sono state esigibili essendo oggetto di contestazione o contenzioso. Le transazioni commerciali sono intese come i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.
Il Comune ha messo in atto le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti.
La pubblicazione dell'indicatore trimestrale avviene entro 30 giorni dalla fine del trimestre precedente, mentre entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento viene pubblicato l'indicatore annuale.
Indicatore trimestrale e annuale
Indicatore trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 8, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89.
Come leggere l'indicatore:
se l'indicatore risulta espresso con segno negativo, significa che le fatture sono state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata, tenendo conto del fatto che si tratta di una media ponderata all'importo delle fatture) prima della scadenza delle stesse;
se l'indicatore risulta espresso con segno positivo, significa che le fatture sono state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata, tenendo conto del fatto che si tratta di una media ponderata all'importo delle fatture) dopo la scadenza delle stesse;
il dato sarà pari a zero, nel caso in cui le fatture siano state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata, tenendo conto del fatto che si tratta di una media ponderata all'importo delle fatture) nel giorno di scadenza.
Anno 2020
Quarto trimestre: giorni - 12,3
Terzo trimestre: giorni -7,95
Secondo trimestre: giorni - 1,88
Primo trimestre: giorni 1,3
Annualità: giorni - 5,53
Anno 2019
Quarto trimestre: giorni - 7,68
Terzo trimestre: giorni 0,43
Secondo trimestre: giorni - 7,39
Primo trimestre: giorni - 3,29
Annuale: giorni - 4,33
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Le pubbliche amministrazioni effettuano un monitoraggio della propria situazione debitoria e rendono pubblico, nella sezione trasparenza, i dati rilevati con cadenza annuale.