Codice deontologico degli appalti comunali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Regole per le imprese coinvolte nelle gare di appalto e nei contratti del Comune di Prato

La Giunta comunale ha approvato un codice deontologico che disciplina il comportamento delle imprese e dei dipendenti coinvolti nelle gare di appalto o nell'esecuzione di contratti con il Comune di Prato.
Il Codice contiene una serie di disposizioni che hanno l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi di correttezza, buona fede, imparzialitā, che sempre devono caratterizzare l'attivitā dell'Amministrazione e dei suoi interlocutori.
L'accettazione scritta del codice deontologico č obbligatoria per tutte le imprese: il codice fa parte di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune. Senza la sua espressa accettazione le imprese non possono essere ammesse alle gare di appalto.

Il codice č stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 726 del 4.10.2005; č in vigore dal 17 ottobre 2005.

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