Atti di programmazione: programma triennale delle opere pubbliche

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs 12 aprile 2006, n. 163
articolo 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonchè le informazioni
relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

Le fasi del procedimento di realizzazione di un'opera pubblica prevedono:

  • preventiva fase di programmazione (il Comune determina le opere da realizzare in base ai bisogni dei cittadini e del territorio);
  • compilazione e approvazione del progetto;
  • scelta del sistema di realizzazione dell'opera e del soggetto che eseguirà l'opera;
  • esecuzione dei lavori.

Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Per legge (articolo 128 - comma 1 del D.Lgs. 163/2006), la realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro deve avvenire in base al Programma triennale delle opere pubbliche e dei suoi aggiornamenti annuali.

Il Programma triennale è il documento che riassume gli studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Amministrazione Comunale (fase di programmazione).

Il piano viene approvato ogni anno, insieme all'elenco annuale, nel rispetto della normativa urbanistica e dei documenti di programmazione dell'ente. Nell'elenco annuale (scheda E) sono indicate le opere che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso dell'anno di riferimento. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale potrà comunque essere realizzato purché abbia un suo un autonomo piano finanziario (non deve utilizzare risorse disponibili tra i mezzi finanziari al momento della redazione dell'elenco, ad eccezione delle risorse disponibili in seguito a ribassi d'asta o economie).

La responsabilità dei contenuti è di Francesco Caporaso, dirigente servizio Edilizia storico monumentale e patrimoniale.

Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2022

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