Programma biennale acquisti di beni e servizi

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

L'art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 prevede che le Amministrazioni adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti e viene pubblicato tempestivamente subito dopo l'approvazione.
Il programma contiene, così come i successivi aggiornamenti annuali, l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.
La norma citata prevede la pubblicazione del piano e dei suoi aggiornamenti annuali sul sito informatico dell'Amministrazione (profilo del committente), su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

 

La responsabilità dei contenuti di questa pagina è del responsabile della trasparenza e del dirigente De Luca Jacopo - Servizio Gare, provveditorato e contratti.

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2023

Facebook Twitter Linkedin
Aiutaci a migliorare. Valuta questo sito