Personale

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 17 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

In questa sezione pubblichiamo le informazioni relative ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione e di governo, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito. Inoltre sono presenti i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli conferiti ​discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 

Nella sezione sono infine presenti: le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati, le posizioni organizzative, la dotazione organica, il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato, i tassi di assenza, gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, i dati sulla contrattazione collettiva e integrativa, i nominativi e i curriculum dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione.

In relazione ai titolari di incarichi dirigenziali, al momento del conferimento dell'incarico ogni dirigente deve presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità. Inoltre ogni anno il dirigente deve presentare la dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità.

Definizioni secondo il Decreto Legislativo 39/2013

Per inconferibilità si intende il divieto a conferire incarichi a:

  1. coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
  2. coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi
  3. a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per incompatibilità si intende l'obbligo per l'incaricato di scegliere, a pena di decadenza, entro 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e:

  1. l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;
  2. lo svolgimento di attività professionali;
  3. l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Dichiarazioni art. 14 Decreto Legislativo 33/2013

Le pubbliche amministrazioni devo pubblicare per i titolari di incarichi dirigenziali i dati relativi a:

  • svolgimento di incarichi
  • titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
  • svolgimento di attività professionali.

Dichiarazioni e autocertificazioni sono disponibili nelle schede dei singoli titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti).

Facebook Twitter Linkedin
Aiutaci a migliorare. Valuta questo sito