Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

In questa sezione viene pubblicato:

Nomine dei rappresentanti del Comune

L'Amministrazione Comunale raccoglie le manifestazioni di interesse dei cittadini e il Sindaco nomina fra gli interessati chi dovrà ricoprire l'incarico come rappresentante del Comune.
Elenco degli incarichi scaduti e in scadenza: come candidarsi

Definizione di enti controllati, vigilati e società partecipate

Il rapporto di dipendenza di un ente rispetto ad altro sovraordinato si fonda sull'esistenza di un potere di vera e propria ingerenza nel processo formativo della volontà dell'organismo dipendente.
Questo potere può sussistere sia nel caso in cui l'ente sovraordinato abbia la maggioranza del capitale sociale dell'ente subordinato (enti controllati) sia nel caso in cui il primo partecipi al capitale sociale con una quota non maggioritaria, ma disponga di altri poteri di ingerenza, legati a rapporti contrattuali o alla possibilità di nominare gli organi di amministrazione. Si parla a tale proposito di società controllate o, se diversi dalle società, di enti di diritto privato in controllo pubblico. Nel caso in cui l'ente sovraordinato abbia soltanto una partecipazione nel capitale dell'ente senza potere di ingerenza o di nomina dei rappresentanti si parla genericamente di enti partecipati.

Il rapporto di dipendenza può consistere in particolare nell'esercizio di poteri d'informazione, di ispezione, di emanazione di atti con cui l'ente controllante stabilisce gli indirizzi gestionali dell'ente controllato. Può consistere anche nel potere di nomina o di rimozione di tutti gli amministratori o di parte di essi.
Per considerare un ente dipendente da un altro non è sufficiente l'attribuzione in capo all'ente sovraordinato di una generica potestà d'indirizzo politico-amministrativo o l'esercizio del potere di vigilanza ma è necessaria la titolarità di un potere di:

  • ingerenza che ponga l'ente controllante in condizione di dirigere l'ente dipendente;
  • verifica che l'ente subordinato agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite, sia in via generale che per ogni singolo atto;
  • incidere sul processo formativo della sua volontà;
  • influenza sul processo formativo della sua volontà.

L'ente dipendente, senza che rilevi la sua natura privatistica, si configura come strumento della volontà direttiva dell'ente sovraordinato, che resta titolare della funzione amministrativa e della responsabilità della erogazione del servizio alla collettività tramite l'azione della struttura subordinata.
Sono, quindi, dipendenti dall'amministrazione comunale tutti gli enti strumentali che, pur se dotati di personalità giuridica, autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, siano preposti a compiti che rientrano nei fini istituzionali del comune e siano, di conseguenza, soggetti all'ingerenza e alle scelte di quest'ultimo anche con riguardo alla loro costituzione e persistenza in vita.

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